Un aiuto, per essere incompatibile ai sensi del Trattato, deve anche falsare o minacciare di falsare la concorrenza “La Corte ritiene che la concorrenza sia falsata allorché l’aiuto finanziario accordato dallo Stato rafforzi la posizione concorrenziale dell’impresa beneficiaria rispetto alle imprese concorrenti. Di regola, si può presumere che qualsiasi aiuto pubblico falsi o minacci di falsare la concorrenza”.