(Art 107 par 1 TFUE “aiuti concessi…sotto qualsiasi forma”)

L’intervento economico dello Stato è idoneo a costituire un aiuto a prescindere dalle diverse forme che può assumere, quali, ad esempio sovvenzione, prestito a tasso agevolato, garanzia, prestiti partecipativi, provvedimenti in favore del capitale di rischio, operazioni immobiliari di vendita, cessione o locazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato, acquisto di beni o servizi ad un prezzo superiore a quello di mercato, riduzione totale o parziale di tributi o contributi.