Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) ed il Regolamento (CE) N. 800/2008 del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) della Commissione europea, hanno introdotto importanti novità nell’applicazione del “de minimis”.
Il Regolamento (UE) N. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” ha aggiornato e, in parte, rivisto alcune disposizioni del precedente Regolamento n. 1998/2006.
L’importo totale massimo degli aiuti in “regime de minimis” (aiuti di piccola entità erogati senza obbligo di notifica alla Commissione europea poiché non incidono sugli scambi tra Stati membri e non falsano la concorrenza) che ogni impresa ha la possibilità di ricevere, nel rispetto delle condizioni di cui al citato regolamento n. 1407/2013, non può superare:
•200.000 euro complessivi nell’ arco di tre esercizi finanziari (art 3, c 2 Reg 1407 2013);
•100.000 euro complessivi (sempre nell’arco di tre esercizi finanziari) per le imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi; per tali soggetti, inoltre, l’aiuto non può essere utilizzato per l’acquisto dei mezzi di trasporto.