I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108 paragrafo 3 del Trattato. Tuttavia, in base all’articolo 109 del Trattato, il Consiglio può stabilire le categorie di aiuti che sono esentate dall’obbligo di notifica. In conformità all’articolo 108 paragrafo 4 del Trattato la Commissione può adottare regolamenti concernenti queste categorie di aiuti.

Le misure che superano le soglie individuate all’articolo 4 del regolamento 651/2014, devono essere notificate alla Commissione. Le soglie sono espresse in termini di

  • ammontare dell’aiuto (per progetto, per impresa., per anno, per investimento, per infrastruttura), o
  • costi totali (banda larga, alcune infrastrutture)